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Fallimento – Trasferimento fittizio della sede dell’azienda in prossimità dell’udienza fissata dinanzi al Tribunale fallimentare.

Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza n.10900 del 24 febbraio – 5 maggio 2010.
P.G. c/ Fallimento P.G. ed altri.
E’inefficace, ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione del fallimento, il trasferimento della sede legale non seguito da concreti atti di esercizio dell’attività imprenditoriale. La competenza del tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale  dell’impresa (art.9 legge fallimentare), in cui si svolge in misura prevalente l’attività amministrativa e direttiva, si identifica, in concreto, in via presuntiva sulla base della sede legale. Ma tale presunzione viene superata dalla prova del carattere fittizio del trasferimento del centro propulsore dell’impresa; e tanto più, nell’imminenza della dichiarazione di fallimento, in epoca successiva al palesarsi dello stato di insolvenza.
Conformi: Cassazione Sez. I, 29 aprile 2006, n.10051; Cassazione, Sez. I, 12 luglio 1999, n.7331.
Il principio resta valido anche dopo la riforma fallimentare del 2006 – 2007, perfino con riguardo al trasferimento all’estero dell’impresa.
Conformi: Cassazione, Sez. Unite, 13 ottobre 2008, n.25038; Cassazione, Sez. Unite, 20 maggio 2005, n.10606.