Corte di Cassazione – Sezione 1° – Sentenza n.22435 del 22 ottobre 2009.
Cassero Giuseppe c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’affermazione di un modesto valore dell’oggetto del “processo presupposto” (nella specie trattavasi di un giudizio curato dinanzi ai giudici del TAR della Campania) ed il richiamo di un atteggiamento passivo tenuto dal ricorrente, non preoccupatosi di avanzare alcuna “istanza di prelievo” nello stesso, non giustificano un significativo discostamento dai parametri di accertamento del danno costantemente applicati dai giudici internazionali.
Per la lesione del diritto tutelato dalla Convenzione Europea, deve liquidarsi per ciascuno dei primi tre anni di durata irragionevole, una somma pari ad euro 750, in ragione del periodo limitato cui si rapporta il danno, ma ci si deve, poi, riportare, per il periodo successivo, alla misura base indicata dalla Corte di Strasburgo in euro 1000 per ogni anno di ulteriore irragionevole durata, in mancanza di ragioni valide che ne giustifichino una ulteriore riduzione oppure un aumento.
Con tale principio, i giudici di legittimità tornano a dettare dei criteri ben precisi in materia di riconoscimento del danno per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al fine di arginare immotivate divagazioni delle Corti del merito, che finiscono, solo ed esclusivamente, con l’aggravare il carico di lavoro della Suprema Corte.