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Il crocifisso tra diritto ad un’educazione laica e diritto alla libertà di religione: Lautsi c. Italia

Pubblichiamo di seguito un intervento dell’Avvocato Antonella Mascia sulla recente decisione della Corte Europea Lautsi c. Italia, con il quale si evidenzia come risultino violati in Italia il diritto ad un’educazione laica ed il diritto alla libertà di religione a causa dell’esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche.

Strasburgo, 8 novembre 2009 – Il 3 novembre 2009, la CEDU ha emesso la sentenza per il caso Lautsi c. Italia (n. 30814/06), dichiarando la violazione degli articoli 2 del Protocollo n° 1 e 9 della Convenzione che sanciscono rispettivamente il diritto all’educazione e alla libertà di religione.
La CEDU ha ritenuto il ricorso fondato, condannando lo Stato al pagamento di 5.000 euro per danni morali.

Secondo la CEDU l’esposizione obbligatoria di un simbolo religioso nelle aule scolastiche quale il crocifisso limita il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni, e inoltre viola il diritto degli stessi alunni di credere o non credere. Tali restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione dell’educazione pubblica.

La sentenza della CEDU ha accesso in Italia un vivo dibattito, che ha coinvolto rappresentanti del Governo e della Chiesa Cattolica, ma anche del mondo civile. Sono stati sentiti alcuni direttori scolastici, alcuni Sindaci hanno preannunciato ordinanze che imporrebbero il crocifisso in tutte le scuole di loro competenza. Gli interventi dei giornalisti sono stati molteplici e hanno permesso di esaminare ampiamente la questione.

Da quello che ho potuto leggere e sentire, la prima impressione che ho avuto, riguardo agli interventi dei politici italiani in particolare, è stata quella di una totale mancanza di conoscenza dei fatti riportati dalla sentenza. Gli interventi, a volte anche dai toni fortemente provocatori (si vedano ad esempio le dichiarazioni rilasciate dall’attuale Ministro della Difesa), sono rimasti in superficie, limitandosi a ribadire che la religione cattolica non si tocca e che fa parte della storia dell’Italia e d’Europa. L’intervento della CEDU è stato percepito come un’ingerenza sul piano interno su un argomento “in esclusiva” della politica italiana.

Per fortuna, anche se in seconda battuta e con molto meno clamore, alcuni giornali e riviste hanno approfondito l’argomento, riequilibrando il quadro e dando spazio alla realtà di tolleranza e rispetto delle credenze religiose degli alunni esistente da tempo in tanti istituti scolastici italiani.

Quello che posso dire e ricordare è che la CEDU è l’organismo di controllo designato a garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da parte degli Stati firmatari, tra cui l’Italia.

È importante inoltre sottolineare che la sentenza CEDU ha chiarito, con toni prudenti e sulla base di principi giurisprudenziali consolidati, che il crocifisso non può essere considerato un semplice simbolo dell’espressione culturale e storica italiana, ma deve essere ritenuto un simbolo religioso di potente impatto, soprattutto in aule scolastiche frequentate da alunni in giovane età e praticanti una religione diversa da quella cristiana o che hanno genitori che vogliono che siano educati nel rispetto del principio di laicità.

Questa pronuncia, come altre recenti di cui ho dato notizia in questo sito, danno il quadro della situazione dei diritti fondamentali in Italia.

E l’Italia ha il dovere di confrontarsi con la realtà che si profila attraverso la lettura di questa e delle altre sentenze e di trovare la via per rispettare i diritti fondamentali cosi come stabilito dall’art. 1 della Convenzione.

Le prese di posizione violente e che assomigliano più a spot elettorali che a valutazioni sull’importanza di garantire un insegnamento imparziale e rispettoso delle credenze religiose e filosofiche degli alunni e dei loro genitori, a mio avviso non sono di certo la strada da percorrere per rispettare i diritti fondamentali in Italia.

Dopo questa breve considerazione, passo ad analizzare, in chiave strettamente giuridica, la sentenza, nella speranza di poter contribuire a dare un quadro completo del suo contenuto.

La ricorrente si rivolge alla CEDU lamentando che l’esposizione del crocifisso nelle aule di una scuola pubblica frequentata dai propri figli costituisce un’ingerenza incompatibile con il suo diritto ad assicurare agli stessi un insegnamento conforme alle sue convinzioni religiose e filosofiche e che pertanto vi sarebbe violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1. Inoltre l’esposizione del crocifisso viola in ogni caso anche l’art. 9 della Convenzione.

Riguardo ai fatti della vicenda, posso dirvi che i figli della ricorrente, durante l’anno scolastico 2001-2002, frequentano la scuola pubblica “Istituto comprensivo statale Vittorio da Feltre” in Abano Terme. Nelle aule scolastiche di tale istituto sono appesi dei crocifissi e la ricorrente se ne lamenta durante una riunione scolastica nell’aprile 2002, ritenendoli contrari al principio di laicità, principio a cui vuole ispirarsi per educare i propri figli. In quella discussione la ricorrente fa espresso riferimento anche alla sentenza della Corte di Cassazione n° 4273 del 1° marzo 2000, secondo la quale la presenza di un crocifisso nelle stanze adibite a luogo per lo svolgimento delle operazioni di voto è già stata considerata contraria al principio di laicità dello Stato.

Nonostante le proteste della ricorrente, la direzione della scuola decide di lasciare il crocifisso esposto nelle aule.

Contro tale decisione, nel luglio 2002, la ricorrente propone ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto. In particolare la ricorrente, solleva una questione di costituzionalità e richiamando gli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e 9 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, denuncia la violazione del principio di laicità. Invocando l’articolo 97 della Costituzione denuncia inoltre la violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica.

Nel frattempo, il 3 ottobre 2002, il Ministero dell’Istruzione pubblica adotta la direttiva n. 2666 con cui raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso. Il Ministero dell’Istruzione pubblica si costituisce nel procedimento promosso dalla ricorrente, sostenendo che l’esposizione del crocifisso trova giustificazione legale, essendo previsto dall’art. 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e dall’art. 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.

Nel gennaio 2004 il T.A.R. del Veneto, tenendo in considerazione il principio di laicità sancito dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19, e 20 della Costituzione, ritiene l’eccezione di costituzionalità non manifestamente infondata e pertanto riporta la questione alla Corte costituzionale. Il T.A.R. fa presente che il crocifisso viene imposto agli alunni, ai loro genitori e ai professori in un contesto dove esistono da una parte il diritto alla libertà di insegnamento e dall’altra l’obbligo scolastico. Inoltre la presenza del crocifisso viene ritenuta come un simbolo religioso che favorisce la religione cristiana a detrimento delle altre religioni.

La ricorrente si costituisce nella procedura davanti alla Corte costituzionale. L’avvocatura dello Stato, costituitosi a sua volta nell’interesse del Governo, sostiene in particolare che la presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche sarebbe un “fatto naturale”, da considerarsi non solo come simbolo religioso, ma anche come “l’insegna della Chiesa cattolica”, la sola Chiesa nominata dalla Costituzione, all’art. 7. Il crocifisso deve essere pertanto considerato come un simbolo dello Stato italiano.

Con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiara incompetente, facendo presente che le disposizioni di cui si è eccepita la legittimità costituzionale non hanno forza di legge, ma esclusivamente regolamentare.

Il procedimento davanti al T.A.R. riprende. Con sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005, il T.A.R. respinge il ricorso accogliendo la tesi secondo cui il crocifisso deve considerarsi sia come il simbolo della storia e della cultura italiana e conseguentemente manifestazione dell’identità italiana e simbolo dei principi di uguaglianza, libertà, tolleranza e laicità dello Stato.

Contro tale provvedimento, la ricorrente si oppone, presentando ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, motivando la decisione con il fatto che il crocifisso è da considerarsi uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentativo dei valori della vita civile.

Prima di affrontare la vicenda nel merito, la CEDU richiama il diritto interno riguardante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

Con chiarezza, la CEDU ricorda che tale obbligo risale ad un’epoca precedente all’unità d’Italia, dove con il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, all’art. 140, si legge “ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso”. Successivamente, nel 1861, nasce lo Stato italiano e lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 diventa lo Statuto italiano. In questo Statuto si legge che “la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge”.

In seguito, la presa di Roma ad opera dell’esercito italiano, avvenuta il 20 settembre 1870, e l’elezione di Roma a capitale dello Stato italiano causano una crisi nelle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Lo Stato italiano emana la legge n. 214 del 13 maggio 1871 con cui regola unilateralmente le relazioni con la Chiesa, accordando al Pontefice una serie di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa. Con l’avvento del fascismo, lo Stato adotta una serie di circolari per garantire l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare la CEDU ricorda le circolari n. 68 del 22 novembre 1922 e la n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 e due regi decreti, quello n. 965 del 30 aprile 1924 e quello 1297 del 26 aprile 1928, ritenuti questi ultimi ancora vigenti nell’odierno sistema giuridico italiano.

La CEDU ricorda poi che l’11 febbraio 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi che suggellano la riconciliazione tra Stato e Chiesa cattolica con cui si riafferma che la religione cattolica è l’unica religione di Stato.

La CEDU ripercorre quindi la storia recente d’Italia, ricordando che nel 1948 viene adottata la Costituzione repubblicana: la CEDU richiama in particolare l’art. 7 dove si afferma che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” e l’art. 8 dove viene sancito che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

La CEDU ricorda poi che nel 1985 entra in vigore la legge n. 121, meglio conosciuta come il “Nuovo Concordato” modificativa dei Patti Lateranensi, con cui viene abrogata la disposizione che eleggeva la religione cattolica come l’unica religione di Stato.

La CEDU richiama infine una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale riguardanti principi fondamentali come quello di uguaglianza e di libertà di religione, d’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge e d’equidistanza e imparzialità che lo Stato deve avere, in conformità dello del principio di laicità, del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con richiamo esplicito ad un’affermazione della Corte costituzionale sul carattere non confessionale dello Stato italiano a partire dall’entrata in vigore del “Nuovo Concordato” (Sentenze n. 508/2000, 925/1988, 440/1995, 329/1997, 203/1989, 259/1990 e 195/1993).

Nel merito la CEDU, riguardo all’interpretazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1, richiama i principi elaborati dalla sua giurisprudenza sull’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento (si vedano Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982,§§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, §§ 25-28 e Folgerø e altri c. Norvegia, sentenza di Grande Camera del 29 giugno 2007, §84). Secondo la CEDU:

a) le due frasi dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non solo alla luce l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.

b) È sul diritto fondamentale all’istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della “società democratica” così come la concepisce la Convenzione. Proprio per i particolari poteri dello Stato moderno, è soprattutto attraverso l’istruzione pubblica che si deve realizzare quest’obiettivo.

c) Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.; essa dovrebbe essere un luogo di incontro di differenti religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire delle conoscenze sui pensieri e tradizioni rispettivi.

d) La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, spogliandosi delle funzioni assunte in materia di educazione e insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. La frase proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è un limite da non superare.

e) Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.

La CEDU ricorda inoltre che nell’ambito dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo.

La CEDU passa poi ad esaminare il caso di specie e ad applicare ad esso i principi generali ricordati.

Per prima cosa la CEDU esamina se lo Stato italiano, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ha vigilato affinché le conoscenze venissero diffuse in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli alunni, conformemente all’art. 2 del Protocollo n. 1. Per esaminare questo aspetto la CEDU ha ritenuto necessario prendere in esame la natura di simbolo religioso del crocifisso e il suo impatto su alunni di giovane età, come i figli della ricorrente. Secondo la CEDU in Paesi dove una grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione precisa, senza alcuna restrizione di luogo o di forma, i simboli e i riti di questa religione possono indubbiamente costituire una pressione su allievi che non pratichino tale religione (si veda il caso Karadiman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).

Ora, a parere della CEDU, il simbolo del crocifisso può avere una pluralità di significati, ma certamente quello religioso è quello predominante. Secondo la CEDU, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell’uso dei simboli in un contesto storico specifico. In proposito la CEDU ricorda il caso Buscarini e altri c. San Marino (n. 24645/94, sentenza di Grande Camera del 18 febbraio 1999), dove i parlamentari prestavano giuramento utilizzando una bibbia, oggetto usato tradizionalmente in un contesto sociale e storico preciso, ma che non toglie ad esso la sua natura religiosa.

La CEDU passa quindi ad analizzare la presenza del crocifisso, nelle aule scolastiche, che nel contesto dell’educazione pubblica è sicuramente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può essere considerato come un “simbolo esterno forte” (si veda la decisione del 15 febbraio 2001 nel caso Dahlab c. Svizzera, ricorso n. 42393/98). Secondo la CEDU la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretato dagli alunni di tutte le età come un simbolo religioso e si sentiranno educati in un ambiente scolastico contraddistinto da una certa religione.

Se questo può essere incoraggiante per certi alunni, per altri che professano una religione diversa o che non ne professano alcuna, può avere invece un impatto emozionale negativo.

Riguardo alla libertà di religione, la CEDU ricorda infatti che la libertà negativa non si limita all’assenza di servizi religiosi o insegnamenti religiosi, ma che essa si estende anche a quelle pratiche o a quei simboli che esprimono, in particolare o in generale, un credo, una religione o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che ha una posizione specifica rispetto ad una certa credenza e se la persona si trova in una situazione alla quale non può ovviare se non con sacrifici sproporzionati.

Per rispettare le convinzioni dei genitori lo Stato, garante dell’educazione pubblica obbligatoria, è tenuto ad essere imparziale rispetto alle diverse confessioni religiose e a sviluppare negli alunni un pensiero critico ed autonomo.

Secondo la CEDU, l’esposizione nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche di un simbolo religioso appartenente alla religione cattolica non può utile al pluralismo educativo essenziale per garantire una “società democratica” cosi come concepita dalla Convenzione, nonché quello stesso pluralismo ribadito dalla Corte costituzionale italiana.

Da qui l’accertamento della violazione degli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione.