La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 10.03.2009, ha confermato il consolidato orientamento ed ha ritenuto sussistenti le violazioni degli artt. 6 §1, 8 e 13 della C.E.D.U. con riferimento alle incapacità che l’ordinamento italiano applica al fallito in via automatica come conseguenza della declaratoria di fallimento.
25
Mar
2009