L’omissione della dichiarazione ICI (ove dovuta) non neutralizza la funzione correttiva della liquidazione indennitaria a detta dichiarazione attribuita dal D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, la quale può, e deve, invece, esplicarsi consequenzialmente all’accertamento, in sede fiscale, dell’imposta dovuta. Il tutto senza, peraltro, influire sul diritto – dovere della Corte di Appello, adita con l’azione di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 865/1971, di provvedere alla liquidazione giudiziale delle giuste indennità.
Affermare il contrario comporterebbe la vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà, in palese violazione con l’art. 117 comma 1 Cost., in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo.
27
Ott
2008