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Cassazione Civile Equa Riparazione

La Cassazione riafferma alcuni principi in materia di equa riparazione con riferimento al procedimento fallimentare. Nel caso di specie, trattasi, relativamente al procedimento presupposto, di un processo per bancarotta durato circa 14 anni per il solo primo grado. Il tutto, censurando una decisione con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha valutato come irragionevole solo una minima parte della durata del citato procedimento penale, per un verso inferendo la complessità della causa, in astratto, dal mero numero degli imputati rinviati a giudizio e dal fatto che l’imputazione contestata riguardava reati societari, senza fornire alcuna spiegazione in concreto, e per l’altro addebitando alla parti richieste di rinvio omettendo di distinguere tra i periodi temporali addebitabili alle stesse e quelli addebitabili allo Stato.
I giudici di legittimità hanno anche riaffermato il principio della impossibilità di riconoscere il danno come danno da durata, una volta affermata la violazione della norma convenzionale e della legge Pinto.