Con la decisione richiamata, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel ribadire il concetto di effettività delle vie di ricorso interno, ha avuto modo di stabilire la necessità di accordare una riparazione equa nel caso in cui il giudice nazionale abbia concesso, per la irragionevole durata di una procedura, una somma di gran lunga inferiore rispetto ai parametri stabiliti a livello convenzionale. Inoltre, la Corte ha stabilito il concetto di unitarietà della procedura esecutiva Pinto rispetto al processo per il quale è stata proposta la domanda di equa riparazione, riconoscendo un ulteriore danno per il ritardo frapposto nel dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello.
22
Apr
2008