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CEDU – Sezione II – Sentenza del 3 luglio 2007 – Ricorso n. 26570/04 – artt. 8, 10, 1 Prot. 1, 2 Prot. 4, 3 Prot. 1, 6 par. 1 e 13 della CEDU – Ammissibilità delle doglianze per il fallito – Limiti

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel pronunciarsi sul ricorso introdotto da un fallito che aveva denunciato le violazioni degli artt. 8, 10, 1 Prot. 1, 2 Prot. 4, 3 Prot. 1, 6 par. 1 e 13 della CEDU nella procedura fallimentare, ha stabilito quanto segue.

In relazione alla violazione del diritto alla corrispondenza, la Corte ha ritenuto che la doglianza vada esaminata solamente sotto l’angolo visuale dell’art. 8 della CEDU e non anche dell’art. 10. Nel merito della violazione degli artt. 8, per ciò che riguarda il diritto alla corrispondenza, 1 Prot. 1 e 2 Prot. 4, la Corte ha ribadito quanto espresso in precedenza (sentenza Sgattoni c. Italia del 6 ottobre 2005), cioè che tali doglianze debbano essere fatte valere a livello nazionale mediante il ricorso Pinto, poiché la Corte di Cassazione, con sent. 362/2003 depositata il 14 gennaio 2003, ha riconosciuto che il risarcimento dei danni morali relativi alla procedura fallimentare debba tenere conto del prolungarsi delle incapacità derivate dallo status di fallito.

Sulla violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 della CEDU) derivante dall’iscrizione del ricorrente nel registro dei falliti e dal persistere delle limitazioni fino alla riabilitazione, la Corte ha dichiarato irricevibile la violazione relativa al rispetto della vita familiare, in quanto non adeguatamente supportata dal ricorrente; per ciò che concerne invece il diritto alla vita privata, la Corte ha ritenuto sussistere la violazione, sia per la natura automatica dell’iscrizione del ricorrente nel registro dei falliti, che per l’assenza di un controllo giurisdizionale sulle incapacità personali derivate e durevoli fino all’ottenimento della riabilitazione.

Relativamente alla doglianza formulata sotto gli artt. 6 par. 1 e 13 della CEDU, riguardante la mancanza di un ricorso effettivo, la Corte ha ritenuto di doverla esaminare solamente in relazione all’art. 13. In proposito, la Corte ha dichiarato ricevibile la sola doglianza relativa alla mancanza di un ricorso effettivo per le incapacità personali derivanti dall’iscrizione nel registro dei falliti, sussistenti fino alla riabilitazione. Nel merito la Corte, richiamandosi alla sentenza Bottaro c. Italia del 17 luglio 2003, ha ritenuto fondata la doglianza.

La Corte ha ritenuto tardiva, e dunque irricevibile, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 3 Prot. 1 addizionale alla CEDU. 

La Corte, per le riconosciute violazioni degli artt. 8 e 13 della CEDU, ha valutato che il riconoscimento della violazione costituisca equa soddisfazione, rigettando le richieste di risarcimento del danno materiale.