News

Bond argentini – responsabilità dell’Istituto bancario – obbligo di informazione preventiva della rischiosità dell’operazione – obblighi contrattuali di diligenza e di informazione – responsabilità professionale per mala gestio – inadempimento degli obblighi contrattuali – nullità del c.d. contratto quadro

Gli articoli 21, 26, 28 e 29 T.U.F. Reg. Consob sono norme imperative che obbligano l’Istituto Bancario, nell’illustrazione dei prodotti finanziari ai propri clienti, a fornire adeguate e precise informazioni circa la rischiosità delle operazioni finanziarie proposte. Nel caso di specie non si rinvengono indicazioni di natura formale e sostanziale che danno luogo a nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni. Tuttavia, la banca è incorsa nell’inadempimento relativo all’inosservanza dell’obbligo previsto dall’art. 28 Reg. Consob di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità dell’operazione di investimento, posto che all’istituto di credito è fatto obbligo, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, non solo di acquisire preventivamente dal cliente i dati relativi al suo profilo di investitore, ma anche di tener conto di ogni informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Tribunale Ordinario di Benevento, del 29 marzo 2007 sentenza n. 481