La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, seconda sezione, nella sentenza del 6 ottobre 2005, resa nella causa C-120/04 ha stabilito che in caso di identità dei prodotti o dei servizi, può sussistere un rischio di confusione per il pubblico quando il segno composto è costituito dalla denominazione dell’impresa del terzo e da un marchio già registrato, dotato di normale capacità distintiva. Per accertare l’esistenza di un rischio di confusione è sufficiente che il pubblico attribuisca al titolare del marchio anteriore l’origine dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno composto, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dal marchio anteriore.
10
Gen
2007