Con la sentenza in oggetto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ritorna, ancora una volta, sulla delicata tematica delle espropriazioni per pubblica utilità, affermando una serie di principi di innegabile interesse giuridico, nell’ottica di una severa condanna nei confronti dell’ordinamento giuridico italiano, incapace di fornire al cittadino che abbia subito un procedimento ablatorio una tutela che sia rispondente ai valori ed ai principi ermeneuticamente riconosciuti, consolidati e racchiusi nella norma di cui all’art. 1, prot. 1, CEDU.
Qui di seguito, in sintesi, il ragionamento seguito dalla Corte.
Premesso che in caso di espropriazione per pubblica utilità solo l’indennizzo integrale può ragionevolmente contemperare la perdita del bene ed il suo valore – a meno che non si tratti di misure di riforma economica o giustizia sociale – l’articolo 5 bis della legge 359/1992 non garantisce affatto tale risultato.
Per tal via, trattandosi, per l’appunto, di un’espropriazione non avvenuta nel contesto di una riforma economica, sociale o politica, un indennizzo che non sia integrale e comunque non commisurato al valore di cui sopra non ha ragione di sussistere, determinando, invece, una palese violazione dell’articolo 1 del primo protocollo.
Più correttamente, sostiene la Corte, l’articolo 5 bis è rivelatore di un disfunzionamento strutturale dell’ordinamento giuridico italiano in ordine alla tutela dei diritti dell’uomo, perché non pone nel giusto rapporto l’indennità di esproprio con il valore venale del bene.
Peraltro, seguita ancora ad esporre la Corte, se la natura della violazione permette la restitutio in integrum, è dovere dello Stato procedervi, non avendo la CEDU né la competenza, né la possibilità pratica di disporla, potendo invece disporre in via equitativa forme di riparazione per equivalente.
E’ per tali ragioni che si impongono, senza alcun dubbio, urgenti misure risolutive a livello nazionale, che restituiscano allo strumento del ricorso alla CEDU il suo originale ruolo di occasionalità e sussidiarietà.