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Occupazione acquisitiva e compensatio lucri cum damno

Allineandosi agli insegnamenti di Cass. 13881/2001 (e, ancor prima, di Corte Cost. 369/1996), la S.C., con la sentenza nr. 1058 del 19 gennaio 2006, conferma che il giudice chiamato a liquidare il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, oltre a dover tener conto dei manufatti distrutti per realizzare l’opera pubblica (art. 23 l. 2359/1865, oggi art. 32, 2° comma d.p.r. 327/2001, t.u. espr.), deve anche considerare, ai sensi dell’art. 41 l. 2359/1985 (oggi art. 33 d.p.r. 327/2001, t.u. espr.), l’esistenza di vantaggi speciali e immediati derivanti alla residua porzione di fondo, rimasta nella disponibilità del proprietario. Ma non ogni vantaggio può essere compensato. Ed infatti, il giudice deve accertare se il vantaggio medesimo, acquisito dalla parte residua del fondo goda dei caratteri della specialità ed immediatezza, escludendo l’operatività di siffatto principio ogni qual volta il vantaggio sia comune ad immobili appartenenti ad altri proprietari, non potendosi distinguere, per tal via, tra fondi danneggiati o meno dalla realizzazione delle opere pubbliche.