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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 28866 del 29 dicembre 2005. Sulla portata solo ricognitiva e non costitutiva della legge “Pinto”.

La legge nr. 89/01 non ha previsto ex novo il diritto alla ragionevole durata del processo, in quanto tale diritto già esisteva nel nostro ordinamento positivo, come si desume dalla stessa legge 89/2001 che, nell’art. 2, comma 1, richiama espressamente, senza limitazioni temporali, le violazioni dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e, quindi, riguarda l’inosservanza del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione , anche se prima dell’entrata in vigore della legge medesima. Pertanto, la legge in parola è innovativa soltanto sotto il profilo dell’attribuzione di specifica e peculiare azione davanti al giudice nazionale mentre, recependo un accordo internazionale, abbraccia i danni anteriori, riconoscendo anche per essi il diritto a riparazione.