Il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge nr. 89/01 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunziata sulla sua ricevibilità.
04
Gen
2006