Il danno non patrimoniale attiene alla persona e l’art. 6.1.della Convenzione europea dei diritti dell’uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale – che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata di un processo; deve quindi negarsi che il danno non patrimoniale possa liquidarsi unitariamente quando vi siano più persone lese singolarmente e le stesse non siano considerate unitariamente dall’ordinamento come un solo soggetto autonomo, distinto da quelli che alla vita di esso partecipano
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Dic
2005