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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 18267 del 15 settembre 2005 (Gagl. c/ Min. Giust.). Incorre in error in iudicando il Giudice della fase di merito che dichiari inammissibile la domanda proposta ex lege nr. 89/2001, perché presentata dopo la scadenza del termine di entrata in vigore della legge medesima.

Incorre in error in iudicando il Giudice della fase di merito che dichiari inammissibile la domanda proposta ex lege nr. 89/2001, perché presentata dopo la scadenza del termine di entrata in vigore della legge medesima (successivamente prorogato dalla legge 370/2001 al 18 aprile 2002).

Poiché, infatti, l’art. 4 della legge nr. 89/01 stabilisce che la domanda può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva, è irrilevante la scadenza del termine di cui al successivo art. 6, il quale attribuisce a coloro che alla data della sua entrata in vigore avessero già presentato alla Corte Europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 35 della relativa Convenzione, la mera facoltà, non l’obbligo, di trasferire il procedimento davanti alla Corte d’appello, senza che il mancato esercizio di essa possa comportare la perdita del diritto di proporre la domanda di cui all’art. 4, che è subordinata soltanto alle condizioni da tale norma previste.