La legge nr. 89/2001 identifica le parti necessarie (ed esclusive) del procedimento di equa riparazione, tra le quali non figura – né potrebbe figurare – il giudice del processo cui il ritardo è riferito, sia perché la finalità dell’equa riparazione è indennitaria e non risarcitoria (onde non postula necessariamente l’accertamento di una responsabilità soggettiva dell’organo che ha trattato il processo), sia perché il relativo diritto è ancorato al dato oggettivo costituito dalla violazione della normativa introdotta con la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, cioè alla violazione di un obbligo assunto dallo Stato in una dimensione internazionale e recepito nell’ordinamento interno, tanto che lo Stato è identificato come unico destinatario della pretesa all’indennità.
31
Ago
2005