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Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non necessaria ed automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro della violazione stessa, quando non sussistano circostanze particolari che ne evidenzino la mancanza nel caso concreto.